In questo dossier
  1. 1. Prima domanda: chi accende il fuoco?
  2. 2. Reati, denunce e arresti: dove si stringe l’imbuto?
  3. 3. Dalla denuncia alla pena: quanto arriva fino in fondo?
  4. 4. La routine e le svolte
  5. 5. La svolta tecnologica: vedere il fuoco o vedere ciò che accade prima?
  6. 6. Quanto ci costa correre dietro al fuoco?
  7. 7. Il conto che non torna a zero
  8. 8. IL CRICETO HA PIÙ DIRITTI DI UNO SCOIATTOLO!
  9. Conclusione
  10. Fonti principali

La domanda

Ogni estate vediamo le stesse immagini: boschi in fiamme, Canadair, squadre a terra, evacuazioni e animali in fuga.

Ma se le cause naturali rappresentano solo una piccola parte degli incendi, la prima domanda non riguarda il fuoco.

Riguarda chi lo accende.

1. Prima domanda: chi accende il fuoco?

Ogni estate la scena si ripete. Boschi in fiamme, Canadair che attraversano il cielo, squadre a terra, evacuazioni, animali in fuga e migliaia di ettari anneriti. Poi arrivano le spiegazioni: caldo estremo, siccità, vento, cambiamento climatico. Sono tutti elementi importanti. Ma manca quasi sempre una domanda precedente: chi ha acceso il fuoco?

Secondo ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, in Italia le cause naturali rappresentano appena il 2% circa degli incendi. Il resto è riconducibile all’attività umana.

Il caldo può seccare la vegetazione, la siccità può trasformarla in combustibile, il vento può moltiplicare la velocità delle fiamme e il cambiamento climatico può rendere un incendio molto più distruttivo. Ma tutto questo, nella quasi totalità dei casi, non accende il primo fiammifero.

Dietro l’innesco può esserci un gesto doloso oppure un comportamento colposo: negligenza, imprudenza, un fuoco agricolo sfuggito al controllo, un barbecue, un’attività svolta nel momento sbagliato. Il punto di partenza dell’indagine è quindi semplice: se quasi tutti gli incendi hanno origine antropica, non stiamo osservando soltanto una calamità ambientale.

La serie storica non mostra una crescita lineare anno dopo anno. Ci sono stagioni relativamente contenute e anni di picco. Proprio per questo la distinzione tra innesco e propagazione è essenziale: il clima può spiegare perché un incendio diventi enorme, ma non basta da solo a spiegare perché quell’incendio sia cominciato.

2. Reati, denunce e arresti: dove si stringe l’imbuto?

Una fotografia di venticinque anni, dal 2000 al 2024, raccolta dalla Fondazione UniVerde sulla base dei dati del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri, restituisce tre numeri: 117.509 reati penali di incendio boschivo accertati, 9.531 persone denunciate e 293 arrestate.

Sono numeri impressionanti, ma non descrivono la stessa fase del procedimento. Una denuncia non è una semplice segnalazione: rappresenta il risultato di un’attività investigativa che ha portato le Forze dell’Ordine a individuare un possibile responsabile e a ricondurre i fatti a una fattispecie di reato.

Da quando gli atti arrivano in Procura entra in gioco il pubblico ministero, che dirige le indagini preliminari e valuta se gli elementi raccolti consentano di esercitare l’azione penale oppure se debba essere richiesta l’archiviazione. Se il procedimento prosegue, sarà poi il giudice a valutare le prove e stabilire la responsabilità.

Il punto non è chiedere perché le Forze dell’Ordine non arrestino abbastanza persone. Il dato delle 9.531 denunce mostra che in migliaia di casi il lavoro investigativo arriva fino all’individuazione di un presunto responsabile. Il nodo è capire che cosa accade dopo e quanto il sistema riesca a trasformare quell’attività in una conseguenza effettiva.

La legge frena, ma non arresta.

Le pene per l’incendio boschivo esistono e sono severe. Ma tra la previsione astratta della norma e l’esito finale di un procedimento possono aprirsi spazi molto ampi: valutazione della prova, qualificazione del fatto, passaggi procedurali, attenuanti e decisione finale. La severità scritta nel Codice, da sola, non misura la certezza della pena.

3. Dalla denuncia alla pena: quanto arriva fino in fondo?

Le 9.531 denunce raccontano una parte importante del lavoro investigativo. Ma non ci dicono quante di quelle persone siano poi arrivate a processo, quante siano state condannate e quante abbiano effettivamente scontato una pena detentiva.

Negli incendi boschivi l’indagine tecnica può stabilire il punto d’innesco, ricostruire la propagazione e distinguere tra origine dolosa e colposa. Il passaggio più difficile arriva quando bisogna legare quella ricostruzione a una persona precisa.

Nel dolo, se l’autore non viene visto, ripreso o collegato alla scena attraverso elementi sufficientemente solidi, può diventare molto difficile identificarlo. Nel colposo il campo può restringersi — attività agricole, fuochi, barbecue, lavori o persone presenti in zona — ma anche un sospetto forte deve diventare prova utilizzabile nel procedimento.

Da qui il fascicolo passa alla Procura. Il pubblico ministero valuta se gli elementi consentano di sostenere l’accusa; se il procedimento arriva davanti al giudice, quelle prove devono ancora reggere fino alla decisione finale. E anche una condanna non significa automaticamente carcere effettivo.

La legge può prevedere pene severe. La certezza della pena si misura però lungo tutta la strada che va dalla denuncia alla pena realmente eseguita.

È proprio in questo spazio che la tecnologia può incidere: non sostituendo l’indagine, ma conservando ciò che il fuoco tende a cancellare — presenza, posizione, orari e movimenti prima dell’innesco.

4. La routine e le svolte

Negli anni Ottanta e Novanta l’Italia disponeva del Corpo forestale dello Stato, una struttura autonoma con personale specializzato, presidi territoriali e competenze dirette nella prevenzione e nella lotta agli incendi boschivi. Eppure proprio la serie storica impedisce qualsiasi nostalgia: in quegli anni il numero degli incendi era spesso molto elevato.

Questo rompe un luogo comune: più uomini sul territorio non significavano automaticamente meno incendi. Per anni il modello è rimasto soprattutto umano e reattivo: presidiare, avvistare, raggiungere il luogo dell’incendio, spegnere e poi investigare.

Una prima svolta arriva con la legge 353 del 2000, che struttura il sistema intorno a previsione, prevenzione e lotta attiva. Una seconda svolta arriva nel 2016: il Corpo forestale dello Stato viene soppresso come corpo autonomo e dal 2017 gran parte del personale confluisce nell’Arma dei Carabinieri, mentre altre competenze vengono redistribuite.

Il confronto corretto non è quindi tra un passato idealizzato e un presente impoverito. È tra modelli diversi di impiego degli uomini: quanti servono per presidiare, quanti per intervenire, quanti per investigare e quanti potrebbero essere liberati per altri compiti di sicurezza se una parte della sorveglianza fosse automatizzata.

5. La svolta tecnologica: vedere il fuoco o vedere ciò che accade prima?

Satelliti, droni, telecamere termiche, sensori e sistemi di rilevamento non appartengono al futuro. Esistono già e vengono già utilizzati nel monitoraggio degli incendi. La vera svolta non consiste soltanto nel vedere prima il fumo: consiste nel costruire una memoria di ciò che accade prima dell’innesco.

Nel dolo, un sistema integrato può restringere l’area, registrare la presenza di una persona, seguirne i movimenti, collegare posizione e orario al punto d’innesco e offrire alle Forze dell’Ordine una cronologia digitale di ciò che è accaduto prima che le fiamme cancellino parte della scena.

Nel colposo il salto può essere ancora più evidente. Il responsabile non è necessariamente un soggetto già conosciuto: può essere una persona qualunque che accende sterpaglie, usa male un’attrezzatura o prepara un barbecue vicino a un bosco in una giornata ad altissimo rischio.

Un drone può raggiungere la zona, verificare la situazione, intimare attraverso un sistema audio lo spegnimento del fuoco, monitorare che venga realmente spento e trasmettere posizione e immagini alla pattuglia competente. I Carabinieri possono così arrivare quando il problema è ancora un comportamento pericoloso, non quando è già diventato un incendio.

La tecnologia, quindi, non sostituisce le Forze dell’Ordine. Può sottrarre loro ore di presidio passivo e parte del lavoro di ricostruzione successiva, lasciando più uomini disponibili per gli altri compiti di sicurezza che richiedono presenza, valutazione e responsabilità umana.

Se spendiamo uomini e mezzi per inseguire il fuoco quando è già partito, perché non costruiamo una sorveglianza permanente nelle aree più a rischio usando strumenti che esistono già?

6. Quanto ci costa correre dietro al fuoco?

Stabilire quanto costino ogni anno gli incendi boschivi in Italia è molto più difficile di quanto dovrebbe essere. Le spese sono distribuite tra Stato, Regioni, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, enti locali e altri soggetti. Alcuni costi emergono da contratti, stanziamenti e ore di volo; altri restano inglobati nei bilanci ordinari delle amministrazioni.

Il risultato è una contabilità frammentata, nella quale arrivare a una vera “fattura nazionale degli incendi” diventa praticamente impossibile. Non esiste un consuntivo nazionale unico che metta insieme in modo omogeneo flotta aerea, squadre a terra, personale, bonifiche, ripristini e danni.

Sappiamo però che per un solo grande incendio possono servire centinaia di lanci, oltre cento ore di volo e decine di uomini per turno, con squadre che si alternano finché l’emergenza non è conclusa. Nell’agosto 2025, sul Vesuvio, i mezzi aerei dei Vigili del Fuoco hanno effettuato oltre 600 lanci e 110 ore di volo.

E tutto questo riguarda soltanto la macchina dell’intervento. Per la gestione operativa e logistica della flotta nazionale Canadair CL-415, una recente gara aveva una base d’asta di circa 479 milioni di euro per sette anni. Quel numero non è il costo degli incendi italiani: è solo uno dei grandi pezzi della macchina.

Non abbiamo dati abbastanza omogenei per sostenere seriamente che una rete di droni e sorveglianza preventiva costerebbe certamente meno. Possiamo però mettere davanti al lettore due modelli: da una parte ore di volo, centinaia di lanci e uomini che si alternano turno dopo turno; dall’altra strumenti che possono intervenire quando il problema è ancora piccolo.

7. Il conto che non torna a zero

C’è poi un costo che non può essere nascosto dentro nessun bilancio: il bosco che abbiamo perso.

Ogni ettaro bruciato aveva un valore prima dell’incendio. Valore forestale, ambientale, paesaggistico, produttivo e, in molti casi, turistico. A questo si aggiungono la capacità di assorbire carbonio, trattenere il terreno, regolare l’acqua, offrire habitat alla fauna e produrre risorse economiche.

Questo danno ha una caratteristica che il semplice costo dello spegnimento non possiede: è cumulativo. Il Canadair vola oggi e domani torna disponibile. Una squadra termina l’intervento e può essere impiegata altrove. Un ettaro di bosco distrutto quest’anno, invece, non torna automaticamente disponibile l’anno prossimo.

Se l’anno successivo bruciano altri ettari, il nuovo danno si aggiunge al precedente. Il primo gennaio il contatore del patrimonio perduto non torna a zero.

Come cambierebbe il conto se una parte delle emergenze venisse fermata quando è ancora possibile farlo con un controllo, un avviso e una pattuglia?

8. IL CRICETO HA PIÙ DIRITTI DI UNO SCOIATTOLO!

Il paradosso finale riguarda chi nel bosco ci vive.

La legge italiana definisce la fauna selvatica “patrimonio indisponibile dello Stato” e la tutela nell’interesse della comunità nazionale e internazionale. Non sono quindi animali di nessuno. Sono patrimonio pubblico.

Eppure la tutela appare molto diversa quando la confrontiamo con quella immediatamente riconoscibile riservata a un animale domestico. Se qualcuno abbandona il proprio criceto, entra in gioco direttamente il reato di abbandono di animali. Quando invece un incendio provocato dall’uomo attraversa un bosco, la morte della fauna tende a essere assorbita dentro il danno ambientale complessivo.

Da qui nasce la proposta: quando un incendio doloso o colposo provoca una distruzione documentata della fauna selvatica, quella morte dovrebbe avere un peso penale specifico e riconoscibile, attraverso una contestazione autonoma o un’aggravante realmente proporzionata alla distruzione animale prodotta.

Gli animali del re

Il contrasto ha anche un precedente storico curioso. Nell’antico diritto forestale inglese la selvaggina delle foreste reali era protetta perché apparteneva ai diritti del sovrano. Tra le formule ricordate dalla tradizione giuridica compare la “bloody hand”: la mano insanguinata, cioè la circostanza di essere trovati nella foresta con sangue addosso in connessione con l’uccisione della selvaggina.

Il punto non è rimpiangere il diritto del re. È osservare quanto sia cambiato il rapporto tra indizio, proprietà e tutela. Oggi il re non c’è più e la fauna è patrimonio dello Stato. Ma il paradosso resta.

Prima bastavano le mani sporche di sangue per condannare chi aveva ucciso il cervo del re. Oggi, davanti a un bosco incendiato, a volte non bastano neppure le mani sporche di cenere.

La provocazione del criceto nasce da qui. Un animale domestico abbandonato attiva una tutela penale immediatamente riconoscibile. La fauna selvatica, pur appartenendo al patrimonio dello Stato, rischia invece di scomparire dentro il numero degli ettari bruciati.

Se quegli animali sono patrimonio dello Stato, la domanda non è se appartengano a qualcuno. La domanda è quale giustizia ricevano concretamente quando vengono uccisi da un incendio provocato dall’uomo.

Conclusione

L’Italia non ha davanti un problema semplice e non esiste una soluzione unica. Il clima rende molte stagioni più pericolose, ma l’innesco resta quasi sempre umano. Le Forze dell’Ordine individuano e denunciano migliaia di presunti responsabili, ma il percorso tra indagine, prova e risultato giudiziario resta il punto nel quale la deterrenza deve dimostrare la propria efficacia.

Nel frattempo il modello operativo continua a mobilitare una macchina enorme quando il fuoco è già partito. Eppure gli strumenti per anticipare il problema esistono: osservazione satellitare, telecamere, sensori, droni, comunicazione in tempo reale e pattuglie indirizzate esattamente dove serve.

Non possiamo affermare, con i dati oggi disponibili, che questo modello costerebbe certamente meno. Possiamo però osservare che il costo dell’emergenza è frammentato, che un singolo grande incendio può assorbire centinaia di lanci, oltre cento ore di volo e decine di uomini per turno, e che il patrimonio forestale perduto si accumula nel tempo.

La questione quindi non è soltanto come spegnere meglio. È capire quanto possiamo evitare di dover spegnere.

INCENDI: MA CHI HA IN MANO L’ACCENDINO?

La risposta non sta in un unico colpevole, in un unico corpo dello Stato o in una singola tecnologia. Sta nel modo in cui decidiamo di mettere insieme prevenzione, controllo, prova, intervento e responsabilità. Finché il sistema continuerà a essere misurato soprattutto sulla capacità di correre quando il fuoco è già partito, continueremo a contabilizzare il danno dopo.

Se una parte di quegli incendi fosse stata fermata prima dell’innesco o nei primi minuti, oggi avremmo molti più ettari di bosco ancora in piedi. E, se potessero parlare, anche i parenti delle vittime animali probabilmente ringrazierebbero.

Fonti principali

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale: documentazione e report sugli incendi boschivi, serie storiche e cause antropiche.

Fondazione UniVerde / dati del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri: 117.509 reati accertati, 9.531 denunciati, 293 arrestati nel periodo 2000-2024.

Protezione Civile: organizzazione della lotta attiva agli incendi boschivi, flotta aerea nazionale e campagna antincendio boschivo 2025.

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: flotta Canadair CL-415 e dati operativi dell’incendio del Vesuvio dell’agosto 2025.

Legge 21 novembre 2000, n. 353 - Legge-quadro in materia di incendi boschivi.

Articolo 423-bis del Codice penale - Incendio boschivo.

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 - fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato.

Articolo 727 del Codice penale - abbandono di animali.

Fonti storiche sul diritto forestale inglese e sulla tradizione della “bloody hand” nelle foreste reali.