In questo dossier
  1. 1. Introduzione: l’uomo e lo spazio urbano
  2. 2. Anatomia del borseggio: non un gesto, ma una sequenza
  3. 3. La prospettiva della vittima
  4. 4. La prospettiva dell’autore
  5. 5. Storia del borseggio: dal tagliaborse al pickpocket
  6. 6. Il contesto italiano: Roma, Napoli, Venezia e le città moderne
  7. 7. Venezia 2025: i 900 portafogli e il lavoro delle squadre antiborseggio
  8. 8. La svolta Cartabia: la querela nel furto con destrezza
  9. 9. Arresto, convalida e misura cautelare: tre cose diverse
  10. 10. Gravidanza, maternità e ICAM: cosa è cambiato nel 2025
  11. 11. Minori: quando l’età cambia completamente la risposta dello Stato
  12. 12. Cinema italiano: quando la commedia aveva già visto il problema
  13. 13. Social, cittadini e “Attenzione pickpocket!”
  14. 14. Gli escamotage delle vittime: prevenzione senza paranoia
  15. 15. Il punto editoriale: la legge chi difende?
  16. 16. Conclusione
  17. 17. Fonti principali

La domanda

Il Reel provoca. Il dossier ricostruisce: cosa accade davvero tra il furto, l’intervento degli agenti, la querela, la misura cautelare e il processo?

1. Introduzione: l’uomo e lo spazio urbano

La città è un ecosistema umano. Quando la densità aumenta, l’anonimato cresce e i corpi si muovono compressi nello stesso spazio, cambiano anche fiducia, attenzione e percezione del pericolo. Venezia porta questa dinamica all’estremo: calli strette, ponti, imbarcaderi, mezzi pubblici, flussi turistici continui e persone che spesso non conoscono né i luoghi né la lingua.

Nella folla l’individuo tende a distribuire l’attenzione: guarda una mappa, controlla il telefono, segue i compagni di viaggio, cerca un vaporetto, fotografa. Per chi vuole sottrarre qualcosa senza essere notato, questa dispersione è una risorsa.

Il borseggio, per questo, non è soltanto un reato patrimoniale. È anche un comportamento che sfrutta la meccanica della folla: prossimità fisica, distrazione, transito, ostacoli, tempi brevissimi e scomparsa immediata nel flusso.

Il paradosso di Venezia è semplice: più la città è piena di persone, più il singolo può diventare invisibile.

2. Anatomia del borseggio: non un gesto, ma una sequenza

Il pickpocketing richiede manualità, tempismo e capacità di leggere il comportamento altrui. Il gesto materiale – una mano che entra in una borsa o in una tasca – è spesso solo il centro di una sequenza più ampia.

I trucchi classici

• Il diversivo: una mappa, una domanda, una spinta, un oggetto caduto, una macchia sulla giacca o un finto incidente.

• La divisione dei ruoli: chi individua la vittima, chi crea l’ingorgo, chi sottrae il bene, chi riceve immediatamente il bottino.

• La copertura: giornale, giacca, foulard, borsa o corpo di un complice usati per impedire alla vittima e alle telecamere di vedere il movimento delle mani.

• L’effetto sandwich: nei passaggi stretti, sulle scale, sugli autobus o agli ingressi, un complice rallenta mentre l’altro sfrutta la pressione della folla.

• Il passaggio a mano: il bene sottratto viene consegnato rapidamente a un complice per separare l’autore materiale dal possesso della refurtiva.

Il Comune di Venezia ha descritto nel 2025 numerosi episodi osservati direttamente dagli agenti in abiti civili: soggetti che si accodano ai turisti, aprono zaini, creano coperture reciproche e agiscono in zone ad altissimo flusso come San Marco, Rialto e Piazzale Roma.

Queste tecniche non devono essere lette come una guida operativa: servono a comprendere perché l’attività antiborseggio richieda osservazione, pedinamento e intervento al momento giusto.

3. La prospettiva della vittima

Per la vittima il danno non coincide con il valore del contante. Nel portafoglio ci sono documenti, carte, fotografie, chiavi, informazioni e strumenti necessari per proseguire il viaggio. Per un turista straniero, perdere tutto a Venezia può significare interrompere la vacanza, bloccare carte, rivolgersi al consolato e ricostruire la propria identità documentale.

C’è poi una violazione più difficile da misurare: qualcuno è entrato nel proprio spazio personale senza essere percepito. Il borseggio lascia spesso una sensazione di vulnerabilità che sopravvive alla perdita economica.

Il profilo della vittima non è necessariamente quello della persona ingenua. È sufficiente essere disorientati, occupati con bagagli, bambini, telefono o biglietti. La vulnerabilità nasce dal contesto.

4. La prospettiva dell’autore

Ridurre ogni borseggiatore a una caricatura impedisce di capire il fenomeno. Possono esistere marginalità economica, sfruttamento, reti familiari o criminali, apprendimento precoce e normalizzazione del reato. Ma comprendere le cause non equivale ad assolvere il comportamento.

Nel gesto seriale compare un elemento decisivo: la vittima smette di essere una persona e diventa un bersaglio. Questa desensibilizzazione rende possibile ripetere il reato in mezzo a centinaia di sconosciuti senza stabilire con nessuno un rapporto umano.

Il punto editoriale resta fermo: l’analisi sociale può spiegare, ma non deve cancellare la responsabilità individuale né il diritto della vittima alla tutela.

5. Storia del borseggio: dal tagliaborse al pickpocket

Il borseggio è una delle forme più antiche di criminalità urbana. Nei secoli in cui il denaro veniva portato in sacchetti fissati alla cintura, il ladro non infilava le mani in una tasca: tagliava i lacci. Da qui la figura del “tagliaborse”, il cut-purse delle fonti inglesi.

Tra XVIII e XIX secolo, con la crescita delle grandi metropoli, il furto di strada assume forme più strutturate. La Londra vittoriana, resa celebre anche dalla letteratura di Charles Dickens, diventa nell’immaginario il luogo delle bande che reclutano e addestrano minori.

La trasformazione dell’abbigliamento accompagna la trasformazione della tecnica. Con tasche cucite all’interno di cappotti e pantaloni, la lama perde centralità e aumenta il valore della destrezza manuale. Il ladro deve entrare nello spazio dell’abito senza essere avvertito.

I codici penali del passato erano spesso durissimi: in Europa furti reiterati potevano condurre a pene corporali, deportazione o, in determinati contesti storici, alla pena capitale. La severità non eliminò il fenomeno: lo spostò, lo trasformò e lo rese più sofisticato.

6. Il contesto italiano: Roma, Napoli, Venezia e le città moderne

In Italia il borseggio segue da secoli i luoghi di concentrazione umana: mercati, pellegrinaggi, fiere, stazioni e mezzi di trasporto. Roma offriva i grandi flussi religiosi; Napoli i mercati e i vicoli; Venezia commerci internazionali, feste, Carnevale e passaggi obbligati.

Con l’urbanizzazione dell’Ottocento e del Novecento entrano in scena stazioni, tram e poi metropolitane. Il principio non cambia: chi vuole rubare cerca un luogo in cui il contatto fisico sia normale e la fuga possa confondersi con il movimento collettivo.

Oggi la novità non è il reato, ma la sua visibilità. Smartphone, videosorveglianza e social hanno portato il borseggio fuori dagli uffici di polizia e dentro il feed quotidiano. La frase “Attenzione, pickpocket!” è diventata un fenomeno mediatico internazionale.

7. Venezia 2025: i 900 portafogli e il lavoro delle squadre antiborseggio

Nel luglio 2025 il vicecomandante della Polizia Locale di Venezia, Gianni Franzoi, rese pubblico un dato che vale più di molte statistiche aggregate: nella sola postazione fissa di Piazza San Marco erano stati raccolti 900 portafogli abbandonati dall’inizio dell’anno. Altri venivano recuperati in altre zone della città.

Franzoi riferì inoltre che nei primi mesi del 2025 erano stati intercettati circa cento tra borseggiatrici e borseggiatori, deferiti all’autorità giudiziaria per furti, tentati furti o violazioni dei fogli di via.

La Polizia Locale di Venezia non scopre oggi il fenomeno. Le squadre specializzate operano dalla fine degli anni Novanta. Il dato quindi non racconta l’assenza di controllo: racconta la persistenza di un problema nonostante un’attività operativa specializzata e continua.

Quando gli agenti individuano, osservano, seguono e fermano il borseggiatore, il problema non può essere scaricato su chi sta lavorando in strada.

Nel maggio 2025 il Comune di Venezia comunicò 50 soggetti fermati o denunciati nell’attività antiborseggio: 35 maggiorenni, 3 minorenni imputabili e 12 minorenni non imputabili. Quaranta erano donne e dieci uomini. Negli ultimi quindici giorni considerati dal comunicato, undici borseggiatrici fermate erano tutte minorenni e cinque avevano meno di 14 anni.

8. La svolta Cartabia: la querela nel furto con destrezza

Per capire il nodo veneziano bisogna distinguere il reato dalla sua procedibilità. Il borseggio può integrare il furto aggravato dalla destrezza, previsto dall’articolo 625 del Codice penale. La riforma introdotta dal decreto legislativo 150 del 2022 ha però modificato l’articolo 624: il furto è diventato in via generale punibile a querela della persona offesa, salvo eccezioni specifiche.

La sola aggravante della destrezza non compare tra le eccezioni che fanno scattare automaticamente la procedibilità d’ufficio. Questo significa che, in molti casi di classico borseggio, la volontà della vittima di presentare querela diventa un passaggio decisivo.

In una città turistica l’effetto pratico è particolare: la persona offesa può essere a Venezia per poche ore e poi rientrare a Parigi, Londra, Tokyo o New York. Il sistema processuale chiede quindi continuità a una vittima che, per definizione, spesso non vive nel luogo in cui il reato è stato commesso.

La riforma ha inoltre previsto, nell’articolo 152 del Codice penale, una forma di remissione tacita: la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante citato come testimone può produrre la remissione della querela, salvo le eccezioni previste. La Corte di Cassazione ha confermato il funzionamento di questa disciplina.

Il cortocircuito non è: “la polizia non arresta”. Il cortocircuito può nascere dopo, quando un procedimento dipende dalla partecipazione futura di una vittima che vive a migliaia di chilometri.

9. Arresto, convalida e misura cautelare: tre cose diverse

Nel dibattito pubblico la parola “arrestato” viene spesso usata come sinonimo di “mandato in carcere”. Giuridicamente non è così.

L’arresto in flagranza è un atto della polizia giudiziaria. La sua convalida spetta al giudice. L’eventuale applicazione di una misura cautelare è un ulteriore passaggio, che richiede presupposti specifici.

Le misure possibili non si riducono al carcere: possono esserci obblighi, divieti, arresti domiciliari, divieto di dimora e, quando la legge lo consente e i presupposti sussistono, custodia cautelare in carcere.

Questo spiega perché una persona possa essere fermata in flagranza, comparire davanti al giudice e poi non restare in carcere. Non significa necessariamente che l’arresto fosse inutile o sbagliato: significa che arresto e custodia cautelare sono decisioni diverse.

Nel febbraio 2026 Venezia ha mostrato anche il percorso opposto. Due soggetti già noti alla Polizia Locale, fermati per un borseggio sul Ponte dell’Accademia, ricevettero inizialmente un divieto di dimora. Dopo ripetute violazioni e un nuovo episodio contestato, il giudice dispose la custodia cautelare in carcere.

10. Gravidanza, maternità e ICAM: cosa è cambiato nel 2025

La gravidanza è diventata uno dei simboli del dibattito sui borseggi perché in passato la disciplina cautelare proteggeva in modo particolarmente forte le donne incinte e le madri di bambini molto piccoli rispetto alla custodia in carcere.

La ragione della tutela non era premiare l’autrice del reato. Era evitare che il bambino subisse automaticamente gli effetti della custodia della madre.

Nel 2025 il decreto-legge 48, poi convertito nella legge 80, ha modificato il quadro. Quando ricorrono i presupposti per la custodia cautelare, la donna incinta o madre di un bambino di età inferiore a un anno può essere collocata in un istituto a custodia attenuata per detenute madri, l’ICAM.

La stessa disciplina consente che una donna arrestata o fermata in stato di gravidanza sia condotta in un ICAM a disposizione del pubblico ministero.

La formula corretta quindi non è “la gravidanza impedisce l’arresto”. La gravidanza impone una disciplina particolare della custodia, ma non crea un’immunità dal procedimento penale.

11. Minori: quando l’età cambia completamente la risposta dello Stato

Sotto i 14 anni il Codice penale esclude l’imputabilità. Tra i 14 e i 18 anni la capacità di intendere e di volere viene valutata all’interno del sistema della giustizia minorile.

Questo limite non è una scappatoia inventata per il borseggio. È un principio generale del diritto penale minorile. Ma quando un fenomeno criminale utilizza o coinvolge sistematicamente soggetti molto giovani, il principio produce conseguenze operative difficili.

Un tredicenne può essere fermato, identificato, affidato secondo le procedure e sottratto, per quanto possibile, al circuito che lo utilizza. Nel comunicato veneziano del maggio 2025 il Comune sottolineava il notevole impegno richiesto dalle procedure di affidamento e le lunghe permanenze negli uffici.

Nel settembre 2025 la Polizia Locale fermò a Venezia cinque giovani borseggiatrici, tutte minorenni, in due distinti episodi. Nel primo caso due tredicenni tentarono di aprire lo zaino di una turista coreana: una agiva sulla zip e l’altra faceva scudo con il corpo. L’intervento degli agenti interruppe l’azione.

Il dato pone una domanda scomoda ma necessaria: quando un minore non imputabile viene utilizzato o inserito stabilmente in un’attività predatoria, la risposta non può limitarsi né alla punizione penale – che la legge esclude – né al semplice ritorno nello stesso contesto senza strumenti di protezione efficaci.

12. Cinema italiano: quando la commedia aveva già visto il problema

Ieri, oggi, domani: Adelina e le gravidanze che rinviano il carcere

Nel 1963 Vittorio De Sica porta al cinema “Ieri, oggi, domani”. Nel primo episodio Sophia Loren interpreta Adelina, venditrice abusiva di sigarette a Napoli. La trama ruota intorno a un espediente diventato memorabile: per evitare l’esecuzione della pena, Adelina continua a rimanere incinta, mentre Marcello Mastroianni interpreta il marito Carmine.

Il film non è una fonte giuridica e non va usato per ricostruire automaticamente la normativa di oggi. È però un documento culturale straordinario: sessant’anni fa la commedia italiana trasformava già in satira il conflitto tra maternità, pena e capacità dello Stato di eseguire una decisione giudiziaria.

La distanza con il 2026 è altrettanto interessante. Il legislatore ha modificato le regole e introdotto gli ICAM proprio per evitare l’alternativa brutale tra due estremi: ignorare la maternità oppure rinunciare alla custodia quando questa risulta necessaria.

Sophia Loren e Marcello Mastroianni nell’episodio Adelina di Ieri, oggi, domani
Adelina e Carmine nel primo episodio di Ieri, oggi, domani (Vittorio De Sica, 1963). Immagine: Istituto Italiano di Cultura di San Francisco – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Mani di velluto: il borseggiatore trasformato in commedia romantica

Nel 1979 “Mani di velluto”, diretto da Castellano e Pipolo, mette al centro Tilli, interpretata da Eleonora Giorgi: una borseggiatrice di cui si innamora Guido Quiller, il ricco ingegnere interpretato da Adriano Celentano. Per conquistarla, Guido si finge ladro e partecipa a una serie di colpi, salvo risarcire di nascosto le vittime.

Qui il cinema fa un’operazione opposta rispetto alla cronaca: rende il borseggio leggero, elegante, quasi romantico. Funziona perché è una commedia e perché lo spettatore sa di essere dentro una finzione. Nella realtà il portafoglio vuoto sul selciato non ha colonna sonora né restituzione anonima garantita.

Il richiamo al film è utile proprio per questo contrasto: il ladro cinematografico può permettersi di essere simpatico perché lo sceneggiatore controlla le conseguenze. Il borseggio reale, invece, lascia la vittima sola con le conseguenze.

13. Social, cittadini e “Attenzione pickpocket!”

Il fenomeno veneziano ha prodotto anche una risposta dal basso. Cittadini e gruppi informali segnalano le persone sospette, avvisano i turisti e pubblicano video. La notorietà internazionale della formula “Attenzione, pickpocket!” ha trasformato un problema di sicurezza locale in un genere social.

Questa attività può avere una funzione di allerta e dissuasione, ma apre anche un confine delicato. Filmare, accusare e diffondere il volto di una persona non equivale a un accertamento giudiziario. Il rischio è passare dalla collaborazione con le Forze dell’Ordine alla gogna.

La linea più solida resta quella della collaborazione: segnalare, avvisare una potenziale vittima, chiamare gli agenti, consegnare eventuali immagini utili alle autorità. La giustizia fai-da-te non rafforza necessariamente la sicurezza; può creare nuovi problemi giuridici e umani.

14. Gli escamotage delle vittime: prevenzione senza paranoia

La prevenzione più efficace è spesso banale. Non serve vivere la città come un campo di battaglia, ma ridurre le opportunità offerte al ladro.

• Zaini davanti al corpo nei passaggi molto affollati.

• Borse chiuse e tenute sotto controllo nei mezzi pubblici e sulle scale.

• Portafoglio e telefono lontani dalle tasche posteriori facilmente accessibili.

• Documenti, contanti e carte distribuiti in luoghi diversi durante il viaggio.

• Attenzione ai contatti fisici improvvisi, alle distrazioni create da sconosciuti e agli ingorghi artificiali.

• Blocco immediato delle carte e denuncia quando il furto viene scoperto.

La tecnologia può aiutare, ma non sostituisce il controllo fisico degli oggetti. Le schermature RFID proteggono da alcune letture radio indesiderate; non impediscono a una mano di portare via l’intero portafoglio.

15. Il punto editoriale: la legge chi difende?

Il Reel mette una donna incinta che lavora di fronte a una donna incinta che ruba. È una provocazione visiva. Il dossier deve impedire che quella provocazione diventi una semplificazione.

La lavoratrice ha diritto a vedere riconosciuti fatica, dovere e rispetto delle regole. La vittima del furto ha diritto a una risposta concreta. La donna incinta sottoposta a procedimento conserva diritti fondamentali e il bambino non può essere trattato come parte della pena.

Il problema politico e giuridico è trovare un equilibrio che non trasformi una tutela necessaria in una zona di inefficacia. Venezia è il luogo ideale per misurare questo equilibrio perché concentra insieme turismo internazionale, recidiva, minori, mobilità e tempi processuali.

La domanda non è se dobbiamo togliere garanzie. La domanda è se le garanzie, così come sono costruite, riescano a proteggere anche chi subisce il reato e chi ogni giorno prova a impedirlo.

Quando gli agenti vedono il furto, intervengono, identificano l’autore e raccolgono gli elementi, quanto è ragionevole che la tenuta futura del procedimento possa dipendere dal ritorno in Italia di un turista straniero? Questa è una domanda aperta, non una risposta precostituita.

E quando un minore sotto i 14 anni viene ripetutamente inserito in comportamenti predatori, quale strumento deve impedire che la non imputabilità – nata per proteggere l’infanzia – finisca per lasciare proprio quel minore dentro il circuito che lo sfrutta?

Infine, quando una donna incinta commette reati seriali, come si proteggono contemporaneamente il bambino, la collettività e la vittima? La scelta degli ICAM prova a costruire una risposta intermedia. La sua efficacia concreta va misurata, non data per scontata.

16. Conclusione

Il borseggio non nasce con i social e non nasce con Venezia. È antico quanto la folla urbana. Cambiano gli abiti, i mezzi di trasporto, le tecniche, le reti criminali e le norme; resta la stessa intuizione di fondo: approfittare di un istante in cui una persona è vicina ma non attenta.

Venezia rende visibile ciò che altrove resta disperso. Novecento portafogli abbandonati in una sola postazione in pochi mesi sono l’immagine materiale di una catena di furti. Cento soggetti intercettati dimostrano che l’attività operativa esiste. I dati sui minori mostrano una difficoltà che non può essere risolta chiedendo semplicemente “più arresti”.

La riforma Cartabia ha ampliato la procedibilità a querela anche in fattispecie di furto aggravato dalla destrezza; la disciplina della remissione tacita può rendere decisiva la presenza successiva della vittima. Il decreto sicurezza del 2025 ha invece irrigidito la risposta nei confronti di donne incinte e madri, prevedendo l’ICAM quando ricorrono i presupposti per la custodia.

Non esiste quindi una sola porta girevole e non esiste un solo responsabile. Esiste una catena: strada, intervento, querela, convalida, misura, processo, partecipazione della vittima, eventuale pena. L’efficacia del sistema si misura sull’intera catena.

Il Reel può chiedere: “la legge chi difende?”. Il dossier deve rispondere con una domanda più difficile: riesce a difendere tutti senza diventare inefficace proprio nel punto in cui serve?

17. Fonti principali

Normattiva – Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150; modifica dell’art. 624 c.p. e disciplina della procedibilità a querela.

Corte Suprema di Cassazione, Sez. II, sentenza n. 33648/2023 – remissione tacita della querela per mancata comparizione ingiustificata del querelante citato come testimone.

Corte Suprema di Cassazione, Sez. II, sentenza n. 29959/2024 – applicazione dell’art. 152, comma 3, c.p.

Normattiva – Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, art. 15, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80 – donne incinte, madri, custodia cautelare e ICAM.

Comune di Venezia, 14 maggio 2025 – “Controlli anti borseggi: 50 fermati nel 2025”.

Comune di Venezia, settembre 2025 – comunicati della Polizia Locale su minori e tentati borseggi.

ANSA, luglio 2025 – dichiarazioni del vicecomandante della Polizia Locale di Venezia Gianni Franzoi e dato dei 900 portafogli recuperati a San Marco.

Comune di Venezia, febbraio 2026 – misure cautelari e trasferimento in carcere dopo violazioni del divieto di dimora.

Camera dei deputati, 2025 – interrogazione sul ripristino della procedibilità d’ufficio per il furto con destrezza.

Wikimedia Commons – Murray Foubister, “Venice city scenes - don’t come here if you don’t like crowds!”, licenza CC BY-SA 2.0.

Wikimedia Commons – fotogramma da “Ieri, oggi, domani” (1963), indicato come pubblico dominio in Italia e negli Stati Uniti.